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14 maggio 2013Generale

Opere pubbliche, in vigore il decreto sull' anagrafe delle ` incompiute`

Parte l'anagrafe delle opere pubbliche incompiute. È entrato in vigore il 25 aprile il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2013, n. 42 che contiene il “Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Secondo il decreto, sono incompiute le opere non completate per una o più delle seguenti cause: mancanza di fondi; cause tecniche; sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o di recesso dal contratto; mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore.Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contiene 6 articoli: definizioni; pubblicazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute; modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute; graduatorie; disposizioni transitori; entrata in vigore.

L'articolo 3 prescrive che entro il 31 marzo di ogni anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono individuare le opere incompiute di rispettiva competenza e procedere all'invio della lista delle opere individuate al Ministero o alla Regione interessata.
Ogni opera pubblica incompiuta deve essere accompagnata da alcune informazioni, tra cui l'importo complessivo dell'intervento e la percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato, le cause che hanno comportato l'incompiutezza e le possibili soluzioni, la possibilità di essere utilizzata per altre finalità.
Nell’articolo 4 vengono definite le modalità di classificazione delle opere pubbliche incompiute per stabilirne l'uso attraverso il completamento oppure il riutilizzo ridimensionato, anche con una diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista.
Le opere pubbliche incompiute sono classificate e collocate in ordine decrescente secondo le caratteristiche e i livelli di sviluppo riportati nel comma 2 dell’articolo 4 del provvedimento.
Nell'articolo 5 sono indicate le disposizioni transitorie che le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori devono rispettare entro 90 giorni ed entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.